Prospettazione della questione incidentale - Estensione del petitum, da parte del rimettente, all'ipotesi sottoposta al suo giudizio - Conseguente rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione. Il rimettente ha ritenuto di estendere il petitum anche all'ipotesi sottoposta al suo giudizio - nel caso di specie: procurato ritardo nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB da parte del ricorrente - senza che si debbano valutare ex post gli effetti del giudizio della Corte costituzionale.
La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve essere vagliata ex ante sulla base del petitum così come prospettato dal giudice rimettente, non già - ex post - sulla base della decisione di questa Corte, che ben può circoscrivere l'accoglimento della questione in termini che potrebbero anche non giovare alla parte del giudizio a quo nel cui interesse la questione stessa è stata formulata.
La nozione di rilevanza non si identifica con l'utilità concreta dell'auspicata pronuncia di accoglimento per la parte nel procedimento a quo: essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata è, infatti, che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé e che la pronuncia della Corte influisca sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 254 del 2020, n. 253 del 2019, n. 179 del 2019, n. 20 del 2016, n. 20 del 2018 e n. 28 del 2010).