Ordinanza 902/1988 (ECLI:IT:COST:1988:902)
Massima numero 14008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
14009
Titolo
ORD. 902/1988 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE MILITARE - GIUDIZIO PER DECRETO - DISCREZIONALITA' DEL P.M. IN MERITO ALLA SCELTA DI TALE PROCEDIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 902/1988 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE MILITARE - GIUDIZIO PER DECRETO - DISCREZIONALITA' DEL P.M. IN MERITO ALLA SCELTA DI TALE PROCEDIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 382 del cod. pen.mil. di pace non attribuisce al P.M. la facolta' di scelta del giudice (monocratico o collegiale), ma gli consente soltanto di formulare al Presidente del Tribunale una proposta per la pronuncia di condanna per decreto, proposta che il Presidente non e' tenuto ad accogliere, potendo restituire gli atti affinche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 382. cod. pen. mil. di pace, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.)
L'art. 382 del cod. pen.mil. di pace non attribuisce al P.M. la facolta' di scelta del giudice (monocratico o collegiale), ma gli consente soltanto di formulare al Presidente del Tribunale una proposta per la pronuncia di condanna per decreto, proposta che il Presidente non e' tenuto ad accogliere, potendo restituire gli atti affinche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 382. cod. pen. mil. di pace, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte