Ordinanza 902/1988 (ECLI:IT:COST:1988:902)
Massima numero 14009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  14008


Titolo
ORD. 902/88 B. - PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE MILITARE - GIUDIZIO PER DECRETO - DISCREZIONALITA' DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN MERITO ALLA SCELTA DI TALE PROCEDIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere attribuito dall'art. 383 cod. pen. mil. di pace al Presidente del Tribunale circa la decisione se, una volta ricevuta la richiesta del P.M., procedere a giudizio per decreto - che egli stesso emette - oppure far seguire al procedimento le vie ordinarie, non lede il principio del giudice naturale in quanto trattasi di scelta consentita in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, con riferimento a fattispecie astratte e non a posteriori, in relazione a regiudicanda gia' insorta. Peraltro, poiche' la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo - fra i quali non puo' essere trascurato quello concernente la speditezza della Giustizia - non viola il predetto principio neanche la circostanza che, nella specie, la scelta sia posta tra giudice monocratico e giudice collegiale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 383 c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - V. S. n. 139/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte