Ordinanza 904/1988 (ECLI:IT:COST:1988:904)
Massima numero 11816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 904/88. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DEL DESTINATARIO DI RICEVERE LA COPIA - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA CON LA SEMPLICE SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 904/88. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DEL DESTINATARIO DI RICEVERE LA COPIA - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA CON LA SEMPLICE SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La non identita' di disciplina tra la notifica a mezzo ufficiale giudiziario - che in caso di irreperibilita' (o rifiuto) del destinatario, si perfeziona, ex art, 140 c.p.c., con la spedizione della raccomandata con cui si comunica l'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - e la notifica a mezzo posta (ex l. 890/1982) - che, nei confronti del destinatario assente, si ha per effettuata solo dopo il decorso di 10 gg. dal deposito del plico, previo avviso, presso l'ufficio postale - si spiega ragionevolmente con la non omogeneita' delle due fattispecie. E, in particolare, con il fatto che, nella seconda ipotesi, il differimento della presunzione di conoscenza dopo un congruo lasso di tempo serve a porre il destinatario del predetto avviso in condizione di acquisire con la normale diligenza, elementi di identificazione della natura e del contenuto dell'atto (notificato in plico chiuso), laddove tali elementi, nel caso della notifica ex art. 140 c.p.c., sono gia' indicati (ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.p.c.) nell'avviso affisso alla porta dell'abitazione od ufficio del notificando. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
La non identita' di disciplina tra la notifica a mezzo ufficiale giudiziario - che in caso di irreperibilita' (o rifiuto) del destinatario, si perfeziona, ex art, 140 c.p.c., con la spedizione della raccomandata con cui si comunica l'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - e la notifica a mezzo posta (ex l. 890/1982) - che, nei confronti del destinatario assente, si ha per effettuata solo dopo il decorso di 10 gg. dal deposito del plico, previo avviso, presso l'ufficio postale - si spiega ragionevolmente con la non omogeneita' delle due fattispecie. E, in particolare, con il fatto che, nella seconda ipotesi, il differimento della presunzione di conoscenza dopo un congruo lasso di tempo serve a porre il destinatario del predetto avviso in condizione di acquisire con la normale diligenza, elementi di identificazione della natura e del contenuto dell'atto (notificato in plico chiuso), laddove tali elementi, nel caso della notifica ex art. 140 c.p.c., sono gia' indicati (ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.p.c.) nell'avviso affisso alla porta dell'abitazione od ufficio del notificando. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte