Ordinanza 905/1988 (ECLI:IT:COST:1988:905)
Massima numero 11818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD 905/88. PENSIONE DI GUERRA - PRESCRITTIBILITA' DEL DIRITTO - TERMINE QUINQUENNALE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina delle pensioni ordinarie civili e militari non puo' trovare applicazione per le pensioni di guerra, attesa la differenza antologica dei rispettivi trattamenti (Manifesta infondatezza della questione - sotto identico profilo gia' dichiarata non fondata da Corte Cost. 1985 n. 125 - di legittimita' in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. dell'art. 116 d.P.R. 1978 n. 915 come sost. da art. 25 d.P.R. 1981 n. 834 e modif. da art. 17 l. 1986 n. 656, nella parte in cui prevede la prescrittibilita' quinquennale del diritto ad ottenere la pensione di guerra, per asserita disparita' di trattamento rispetto ad aventi diritto a pensione ordinaria civile o militare).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte