Ordinanza 906/1988 (ECLI:IT:COST:1988:906)
Massima numero 12939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 906/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROCESSIONALI - DANNO INFORTUNISTICO - AGGRAVAMENTO - AUMENTO DELLA RENDITA INFORTUNISTICA - ESCLUSIONE ALLORCHE' LA EVOLUZIONE DEL DANNO NON SIA EZIOLOGICAMENTE COLLEGABILE ALL'INFORTUNIO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124, ART. 83, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.

Testo
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI L'art. 83, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude la revisione della rendita infortunistica allorche' il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da inabilita' sopravvenuta derivante da cause extralavorative, non crea disparita' di trattamento rispetto a coloro i quali conseguono, invece, siffatta revisione per l'aggravamento delle condizioni fisiche che sia in collegamento con l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Invero, presupposto per la revisione della rendita in esame e' che il peggioramento delle condizioni sia determinato da fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate perche' al di fuori del rischio assicurato. (Manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte