Ordinanza 907/1988 (ECLI:IT:COST:1988:907)
Massima numero 12940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 907/88. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - COMPETENZA TERRITORIALE PER LE RELATIVE CONTROVERSIE - MANCATA PREVISIONE DI UN GIUDICE NAZIONALE PER L'IPOTESI DI ATTORE RESIDENTE ALL'ESTERO - APPLICABILITA', IN MANCANZA DI FORO SPECIALE, DEI CRITERI DETTATI DAGLI ARTT. 18 E 19 C.P.C. (FORO GENERALE) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P.C. ART. 444, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3; 24, COMMA PRIMO; 25, COMMA PRIMO.
ORD. 907/88. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - COMPETENZA TERRITORIALE PER LE RELATIVE CONTROVERSIE - MANCATA PREVISIONE DI UN GIUDICE NAZIONALE PER L'IPOTESI DI ATTORE RESIDENTE ALL'ESTERO - APPLICABILITA', IN MANCANZA DI FORO SPECIALE, DEI CRITERI DETTATI DAGLI ARTT. 18 E 19 C.P.C. (FORO GENERALE) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P.C. ART. 444, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3; 24, COMMA PRIMO; 25, COMMA PRIMO.
Testo
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, comma primo, c.p.c., nella parte in cui non prevede, per l'attore residente all'estero, alcun giudice nazionale per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: invero, come gia' rilevato dalla Corte con ordinanza n. 337 del 1988, con la quale la medesima questione e' stata dichiarata manifestamente infondata, nelle controversie di lavoro e previdenza, in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 c.p.c., il giudice territorialmente competente puo' essere individuato anche facendo ricorso ai criteri dettati in via generale dagli artt. 18 e 19 c.p.c. (questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost.). - O.n. 337/1988.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, comma primo, c.p.c., nella parte in cui non prevede, per l'attore residente all'estero, alcun giudice nazionale per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: invero, come gia' rilevato dalla Corte con ordinanza n. 337 del 1988, con la quale la medesima questione e' stata dichiarata manifestamente infondata, nelle controversie di lavoro e previdenza, in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 c.p.c., il giudice territorialmente competente puo' essere individuato anche facendo ricorso ai criteri dettati in via generale dagli artt. 18 e 19 c.p.c. (questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost.). - O.n. 337/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte