Sentenza 84/2021 (ECLI:IT:COST:2021:84)
Massima numero 43810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  13/04/2021;  Decisione del  13/04/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43809  43811  43812  43813  43814  43815


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Interpretazione della norma censurata in senso lesivo del c.d. diritto al silenzio - Conseguente rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo. Anche a prescindere dalla considerazione che le dichiarazioni ottenute dall'autorità amministrativa mediante la minaccia di sanzione per il caso di mancata cooperazione - nel caso di specie: davanti alla CONSOB - possono in concreto contribuire, almeno indirettamente, a determinare la futura responsabilità penale dell'autore, è decisivo il rilievo che il diritto al silenzio è invocato dal rimettente quale garanzia in capo a colui che possa essere successivamente accusato di avere commesso anche solo un illecito amministrativo, ma suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa dal carattere punitivo. (Precedente citato: ordinanza n. 117 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 

legge  18/04/2005  n. 62  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte