Ordinanza 913/1988 (ECLI:IT:COST:1988:913)
Massima numero 13232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  13233


Titolo
ORD. 913/88 A. - TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO - APPLICAZIONE ALL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E.N.P.A.S. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597 ART. 12 LETT. E) - COST. ART. 3

Testo
E' manifestamente inammissibile - concernendo il giudizio "a quo" fattispecie diversa da quella disciplinata dalla norma impugnata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, denunziato per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta a diverso regime impositivo le indennita' di fine rapporto erogate dall'E.N.P.A.S. rispetto ai capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita. Sent. n. 400/1987

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte