Ordinanza 914/1988 (ECLI:IT:COST:1988:914)
Massima numero 14107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 914/88. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - SCELTA DI NON AVVALERSI DI TALE INSEGNAMENTO - MODALITA' DI ESERCIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 914/88. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - SCELTA DI NON AVVALERSI DI TALE INSEGNAMENTO - MODALITA' DI ESERCIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per piu' versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima applicazione di una normativa, quale, nella specie, quella concernente l'insegnamento nelle scuole della religione cattolica, non puo' essere compiuto nel giudizio di costituzionalita', ove le asserite disparita' siano, come nel caso, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi e' tenuto a dare a quest'ultime esecuzione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, sollevata - in relazione agli artt. 3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione - sotto il profilo dell'esistenza di un vuoto normativo circa le modalita' di esercizio del diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica).
L'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per piu' versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima applicazione di una normativa, quale, nella specie, quella concernente l'insegnamento nelle scuole della religione cattolica, non puo' essere compiuto nel giudizio di costituzionalita', ove le asserite disparita' siano, come nel caso, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi e' tenuto a dare a quest'ultime esecuzione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, sollevata - in relazione agli artt. 3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione - sotto il profilo dell'esistenza di un vuoto normativo circa le modalita' di esercizio del diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 33
co. 2
Altri parametri e norme interposte