Ordinanza 916/1988 (ECLI:IT:COST:1988:916)
Massima numero 13234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 916/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - RISCOSSIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 602 ART. 54 COMMI PRIMO E SECONDO. - COST. ART. 24.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, commi primo e secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 denunziato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui esclude la proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione (ad eccezione del caso in cui sia stata esperita opposizione di terzo). Invero detta questione e' stata gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedenti pronunce, mentre l'ulteriore profilo, attinente ai rimedi esperibili avverso il provvedimento dell'Intendente di finanza, e' palesemente irrilevante nel giudizio "a quo". Sentt. nn. 87/1962, 67/1974, 63/1982

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte