Ordinanza 917/1988 (ECLI:IT:COST:1988:917)
Massima numero 13902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 917/88. COMUNIONI FAMILIARI MONTANE - REGOLE D'AMPEZZO - MANCATA PREVISIONE DELLA PRESENZA FEMMINILE NEGLI ORGANI SOCIALI - QUESTIONE VERTENTE SU NORME NON AVENTI FORZA DI LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Gli statuti delle Regole d'Ampezzo non posseggono forza di legge. La particolare forma di pubblicita' cui sono sottoposti ha l'unico scopo della loro conoscibilita' da parte dei terzi e degli stessi diretti interessati, perche' possano eventualmente esperire eccezioni e contestazioni in ordine al loro contenuto. Non puo' pertanto la Corte pronunciarsi sull'impugnativa formulata in proposito, dovendosi anche escludere che i suddetti statuti siano stati recepiti dall'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al quale va comunque negato il carattere di norma in bianco. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole d'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del relativo Regolamento, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 44  co. 2

Altri parametri e norme interposte