Sentenza 84/2021 (ECLI:IT:COST:2021:84)
Massima numero 43811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
13/04/2021; Decisione del
13/04/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Ampia motivazione in ordine alla natura della norma censurata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Ampia motivazione in ordine alla natura della norma censurata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il rimettente non avrebbe argomentato sulla natura punitiva delle sanzioni amministrative per l'illecito di abuso di informazioni privilegiate. Il giudice a quo ha ampiamente motivato sul punto, in termini peraltro corrispondenti ad affermazioni più volte compiute dalla giurisprudenza costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017; ordinanza n. 117 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 187
co.
legge
18/04/2005
n. 62
art. 9
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte