Ordinanza 919/1988 (ECLI:IT:COST:1988:919)
Massima numero 11822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 919/88. FALLIMENTO - SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE ED IMPRENDITORE INDIVIDUALE - LIMITI, RISPETTIVI, PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La posizione del socio illimitatamente responsabile - il cui fallimento, ai sensi dell'art. 147, co. primo l.f. puo' essere dichiarato anche dopo il decorso di un anno dalla cessazione del rapporto di partecipazione sociale (ove l'insolvenza riguardi anche obbligazioni contratte prima di tale data) - non e' comparabile alla posizione dell'imprenditore individuale che, ex art. 10 l.f., puo' essere dichiarato fallito solo entro un anno dalla cessazione dell'impresa in quanto, mentre nel primo caso il fallimento del socio e' pronunciato in via di estensione di quello della societa', nel secondo caso, si tratta, viceversa, di un'autonoma dichiarazione di fallimento (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, co. primo, l.f. in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte