Sentenza 921/1988 (ECLI:IT:COST:1988:921)
Massima numero 11849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
08/07/1988; Decisione del
08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
11845
Titolo
SENT. 921/88 B. REGIONE LOMBARDIA - PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA.
SENT. 921/88 B. REGIONE LOMBARDIA - PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA.
Testo
Il complesso delle disposizioni del d.l. 1987 n. 371 (come conv. in l. 1987 n. 447), in tema di interventi finanziari per la conservazione, sicurezza e restauro di beni culturali e per la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche, realizza una delle forme di collaborazione tra amministrazione statale e regionale prevista dall'art. 2 d.P.R. 1975 n. 805 e non e' lesiva dell'autonomia regionale. Trattandosi, invero, di interventi reciprocamente integrativi, la pluralita' delle partecipazioni si riannoda proprio al precetto dell'art. 9 Cost. non escludendo la concorde azione dei diversi enti (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 lett. b) e c(, 2 e 4 commi secondo, terzo, quarto e quinto del suddetto d.l. 7 settembre 1987, n. 371, come convertito, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. sollevate con il ricorso della Regione Lombardia).
Il complesso delle disposizioni del d.l. 1987 n. 371 (come conv. in l. 1987 n. 447), in tema di interventi finanziari per la conservazione, sicurezza e restauro di beni culturali e per la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche, realizza una delle forme di collaborazione tra amministrazione statale e regionale prevista dall'art. 2 d.P.R. 1975 n. 805 e non e' lesiva dell'autonomia regionale. Trattandosi, invero, di interventi reciprocamente integrativi, la pluralita' delle partecipazioni si riannoda proprio al precetto dell'art. 9 Cost. non escludendo la concorde azione dei diversi enti (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 lett. b) e c(, 2 e 4 commi secondo, terzo, quarto e quinto del suddetto d.l. 7 settembre 1987, n. 371, come convertito, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. sollevate con il ricorso della Regione Lombardia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte