Sentenza 921/1988 (ECLI:IT:COST:1988:921)
Massima numero 11849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  11845


Titolo
SENT. 921/88 B. REGIONE LOMBARDIA - PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA.

Testo
Il complesso delle disposizioni del d.l. 1987 n. 371 (come conv. in l. 1987 n. 447), in tema di interventi finanziari per la conservazione, sicurezza e restauro di beni culturali e per la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche, realizza una delle forme di collaborazione tra amministrazione statale e regionale prevista dall'art. 2 d.P.R. 1975 n. 805 e non e' lesiva dell'autonomia regionale. Trattandosi, invero, di interventi reciprocamente integrativi, la pluralita' delle partecipazioni si riannoda proprio al precetto dell'art. 9 Cost. non escludendo la concorde azione dei diversi enti (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 lett. b) e c(, 2 e 4 commi secondo, terzo, quarto e quinto del suddetto d.l. 7 settembre 1987, n. 371, come convertito, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. sollevate con il ricorso della Regione Lombardia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte