Sentenza 922/1988 (ECLI:IT:COST:1988:922)
Massima numero 13934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  13926  13930


Titolo
SENT. N. 922/88 C. ISTRUZIONE PENALE - SENTENZE DEL PRETORE - PROSCIOGLIMENTO PER PRESCRIZIONE - DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO 'EX' ART. 152, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata d'ufficio l'illegittimita' costituzionale, in via conseguenziale, dell'art. 399, comma primo, cod. proc. pen., come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984 n. 400, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione. Ricorre, infatti, la 'eadem ratio' della dichiarazione di incostituzionalita' del medesimo articolo, nella parte concernente il diritto dell'imputato di appellare la sentenza pretorile di proscioglimento per amnistia. - cfr. massima precedente; S. n. 224/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27