Sentenza 924/1988 (ECLI:IT:COST:1988:924)
Massima numero 11890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 924/88. TURISMO - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ORDINAMENTO DELL'ENIT - PRETESA VIOLAZIONE DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON FONDATEZZA.

Testo
La disciplina posta con l'art. 3 della l. 648/1981 (recante "Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo") non ha introdotto rilevanti elementi di novita' in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di promozione turistica all'estero e non e' venuta a configurare ne' una forma anomala di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento ne' una lesione delle competenze primarie in materia di turismo assegnate alle Regioni (ricorrenti) Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dai rispettivi statuti e norme di attuazione (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 648/1981 sollevate dalle Regioni Friuli-V.G. e Sardegna).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte