Sentenza 925/1988 (ECLI:IT:COST:1988:925)
Massima numero 13925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
08/07/1988; Decisione del
08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
13927
Titolo
SENT. 925/88 A. BESTEMMIA - FATTISPECIE INCRIMINATRICE - INDETERMINATEZZA DELL'ESPRESSIONE "RELIGIONE DELLO STATO", A SEGUITO DELLE MODIFICHE CONCORDATARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 925/88 A. BESTEMMIA - FATTISPECIE INCRIMINATRICE - INDETERMINATEZZA DELL'ESPRESSIONE "RELIGIONE DELLO STATO", A SEGUITO DELLE MODIFICHE CONCORDATARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Riguardo al reato di bestemmia, l'espressione "religione dello Stato", di cui all'art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e, cioe', quello - riconosciuto anche dalla Cassazione - di "religione cattolica", atteso che quest'ultima era la religione dello Stato secondo la qualificazione definitivamente superata con l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalita' 'ex' art. 25, comma secondo, Cost.).
Riguardo al reato di bestemmia, l'espressione "religione dello Stato", di cui all'art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e, cioe', quello - riconosciuto anche dalla Cassazione - di "religione cattolica", atteso che quest'ultima era la religione dello Stato secondo la qualificazione definitivamente superata con l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalita' 'ex' art. 25, comma secondo, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte