Sentenza 925/1988 (ECLI:IT:COST:1988:925)
Massima numero 13927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  13925


Titolo
SENT. N. 925/88 B. BESTEMMIA - INCRIMINAZIONE DELLE SOLE OFFESE ALLA RELIGIONE CATTOLICA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE NON CATTOLICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Se e' vero che il punto I del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 1929 (accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121) rende inaccettabile ogni tipo di discriminazione basata soltanto sul maggiore o minor numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose, cio' non toglie che la limitazione insita nell'articolo 724, comma primo, cod.pen. - a tenor del quale soltanto le offese contro la religione cattolica integrano il reato di bestemmia - puo' trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione che il comportamento vietato concerne un fenomeno di malcostume divenuto da tempo cattiva abitudine per molti; fermo restando che al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, cosi' da ovviare alla disparita' di disciplina con le altre religioni. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 724, comma primo, cod.pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 Cost.). - v. S.nn. 79/1958, 14/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte