Sentenza 926/1988 (ECLI:IT:COST:1988:926)
Massima numero 12943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 926/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTI DI RIVERSIBILITA' - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' AI FIGLI MAGGIORENNI - SUBORDINAZIONE ALLA DUPLICE CONDIZIONE DELLA FREQUENZA DI SCUOLA PROFESSIONALE O DELL'UNIVERSITA'E DEL DIFETTO DI PRESTAZIONE DI ATTIVITA' RETRIBUITA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 13, COMMA TERZO. L. 6 LUGLIO 1939 N. 1272 L. 4 APRILE 1952 N. 218, ART. 2. L. 21 LUGLIO 1965 N. 903, ART. 22. - COST., ART. 3 E 38.

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTI DI RIVERSIBILITA' Condizioni e limiti della tutela previdenziale, sotto forma di trattamento indiretto o di riversibilita', del nucleo familiare dello assicurato defunto sono affidati a scelte discrezionali del legislatore che restano insindacabili nel giudizio di costituzionalita', sempre che risulti osservato il criterio della ragionevolezza. (Nella specie, la Corte, sancendo tale principio, ha ritenuto presidiata da ragionevole giustificazione la limitazione del diritto al trattamento di riversibilita', per i figli maggiorenni dell'assicurato, stabilita dall'art. 13, terco comma del R.D.L. n. 636 del 1939 e successive modificazioni e integrazioni, osservando che la subordinazione di tale diritto alle condizioni della frequenza di corsi universitari e del difetto di prestazione di attivita' retribuita e' coerente con la funzione di detto trattamento, inteso a sopperire allo stato di bisogno dei figli superstiti, rispetto al quale un'attualita' di guadagno si configura come dirimente; e che siffatta limitazione non discrimina tale categoria di superstiti rispetto al coniuge dell'assicurato - cui compete il trattamento di riversibilita' anche se presti lavoro retribuito -, in quanto, con riguardo a quest'ultimo, la funzione del trattamento stesso e' diversa, trattandosi di sopperire non ad uno stato di bisogno in atto, ma di prevenire l'eventualita' stessa del bisogno, con l'attuazione di una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta, in vita, dal reddito dell'altro coniuge). - cfr. S.nn. 6, 7, 8 del 1980 e 145 del 1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte