Sentenza 928/1988 (ECLI:IT:COST:1988:928)
Massima numero 11911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 928/88. LAVORO - IMPIEGATI E PROFESSIONISTI - ORARIO DI SERVIZIO UNICO - RIGIDITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina dell'orario di lavoro del personale degli enti pubblici, in base e per effetto delle varie fonti di diverso livello (contratti collettivi succedutisi nel tempo e trasfusi in buona parte in vari d.P.R.: art. 6, d.P.R. n. 346 del 1983; art. 7, quarto comma, d.P.R. n. 13 del 1986; art. 7, d.P.R. n. 267 del 1987) non e' uniforme e rigida ma articolata e differenziata a seconda delle varie situazioni ed esigenze del personale. In particolare, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali, l'I.N.P.S. tiene conto (v. ordine di servizio della Direzione Generale dell'Istituto n. 527 del 20 gennaio 1982) della peculiarita' del rapporto e della necessita' che questi ultimi hanno di svolgere la loro attivita' professionale all'esterno dell'ufficio, per cui, con dichiarazione da essi stessi sottoscritta, possono attestare la durata della prestazione svolta all'esterno. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della l. 20 marzo 1975 n. 70 nella parte in cui stabilirebbe un orario di servizio unico per tutti i dipendenti degli enti contemplati nella stessa legge, compreso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza prevedere una particolare disciplina dell'orario di servizio per gli avvocati e i procuratori legali degli enti stessi, iscritti all'albo speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ed inquadrati nel ruolo professionale previsto dall'art. 15 della citata legge n. 70/75).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte