Ordinanza 930/1988 (ECLI:IT:COST:1988:930)
Massima numero 14012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 930/88. NOTIFICAZIONI (IN MATERIA PENALE) - IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTO PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - DECADENZA - TERMINI PREVISTI DAL COD. PROC. CIV. PER LA NOTIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI CIVILI - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Alla notificazione della dichiarazione d'impugnazione per i soli interessi civili (art. 202 cod. proc. pen.) non possono essere applicati gli stessi termini stabiliti dall'art. 325 cod. proc. civ. per la notificazione delle impugnazioni in materia civile, sia perche' questi ultimi sarebbero palesemente eccessivi, date le esigenze cautelari del processo penale - che potrebbero essere compromesse specie nei casi concernenti imputati assoggettati a provvedimenti restrittivi delle liberta' personali - sia in quanto nelle impugnazioni ordinarie la notificazione comprende anche la contestuale proposizione dei motivi di gravame - con decorrenza dei termini dal giorno in cui la sentenza risulti notificata ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ. - mentre la notificazione prevista dall'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen. riguarda la sola dichiarazione di impugnazione - con conseguente decorrenza del termine a partire dal momento della proposizione del gravame -. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte