Ordinanza 934/1988 (ECLI:IT:COST:1988:934)
Massima numero 11962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 10/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  11959  11967


Titolo
ORD. 934/88 B. PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZE DEL G.I. - MANCATA PUBBLICITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita', in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che "le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche", dacche' tale questione (a prescindere dalla gia' ritenuta ammissibilita' di deroghe normative al principio di pubblicita' delle udienze, determinate da ragioni obiettive e razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte Cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non quella della speciale procedura "a quo". Cfr. anche sent. 50/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte