Ordinanza 935/1988 (ECLI:IT:COST:1988:935)
Massima numero 12944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
08/07/1988; Decisione del
08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 10/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 935/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - GARANZIE PROCEDIMENTALI IN CASO DI LICENZIAMENTO CON MOTIVAZIONE DISCIPLINARE - APPLICABILITA' DELLE STESSE AD OGNI IPOTESI DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE AD ECCEZIONE DI QUELLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA. - COST., ARTT. 3, 70, 75 E 136.
ORD. 935/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - GARANZIE PROCEDIMENTALI IN CASO DI LICENZIAMENTO CON MOTIVAZIONE DISCIPLINARE - APPLICABILITA' DELLE STESSE AD OGNI IPOTESI DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE AD ECCEZIONE DI QUELLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA. - COST., ARTT. 3, 70, 75 E 136.
Testo
LAVORO (RAPPORTO DI) Va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ove interpretato nel senso della sua applicabilita' ad ogni licenziamento individuale - a prescindere dalla circostanza che esso sia o meno strutturato convenzionalmente e formalmente quale sanzione disciplinare - ad eccezione di quello per giustificato motivo oggettivo. Invero, siffatta interpretazione, indicata dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, SS.UU., n. 4823/87, non riguarda il licenziamento di dipendente con qualifica dirigenziale (oggetto del procedimento a quo), che e' disciplinato esclusivamente dagli artt. 2118 e 2119 c.c., oltre che dai contratti collettivi applicabili. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 70, 75 e 136 Cost.).
LAVORO (RAPPORTO DI) Va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ove interpretato nel senso della sua applicabilita' ad ogni licenziamento individuale - a prescindere dalla circostanza che esso sia o meno strutturato convenzionalmente e formalmente quale sanzione disciplinare - ad eccezione di quello per giustificato motivo oggettivo. Invero, siffatta interpretazione, indicata dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, SS.UU., n. 4823/87, non riguarda il licenziamento di dipendente con qualifica dirigenziale (oggetto del procedimento a quo), che e' disciplinato esclusivamente dagli artt. 2118 e 2119 c.c., oltre che dai contratti collettivi applicabili. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 70, 75 e 136 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte