Sentenza 84/2021 (ECLI:IT:COST:2021:84)
Massima numero 43814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
13/04/2021; Decisione del
13/04/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Borsa - Intermediazione finanziaria - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o della Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, o ritardo recato all'esercizio delle loro funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della persona fisica che si sia rifiutata di fornire risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato - Violazione del diritto di difesa, nella forma specifica del diritto al silenzio, come previsto anche dalle fonti europee e convenzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua del testo come modificato dal d.l. n. 179 del 2012, come convertito.
Borsa - Intermediazione finanziaria - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o della Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, o ritardo recato all'esercizio delle loro funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della persona fisica che si sia rifiutata di fornire risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato - Violazione del diritto di difesa, nella forma specifica del diritto al silenzio, come previsto anche dalle fonti europee e convenzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua del testo come modificato dal d.l. n. 179 del 2012, come convertito.
Testo
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. c), del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La modifica estende le sanzioni previste dalla norma alle condotte di mancata collaborazione con la Banca d'Italia, tra le quali deve ritenersi compresa anche la mancata risposta a domande formulate dalla stessa Banca d'Italia, che possano far emergere la responsabilità della persona fisica per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Anche rispetto a tale situazione, strutturalmente identica a quella della mancata risposta alle domande della CONSOB, non può non operare il medesimo diritto al silenzio, onde la dichiarazione di illegittimità costituzionale che colpisce la disposizione nella versione vigente all'epoca dei fatti deve necessariamente colpire, in parte qua, anche la nuova formulazione introdotta dalla novella in parola.
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. c), del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La modifica estende le sanzioni previste dalla norma alle condotte di mancata collaborazione con la Banca d'Italia, tra le quali deve ritenersi compresa anche la mancata risposta a domande formulate dalla stessa Banca d'Italia, che possano far emergere la responsabilità della persona fisica per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Anche rispetto a tale situazione, strutturalmente identica a quella della mancata risposta alle domande della CONSOB, non può non operare il medesimo diritto al silenzio, onde la dichiarazione di illegittimità costituzionale che colpisce la disposizione nella versione vigente all'epoca dei fatti deve necessariamente colpire, in parte qua, anche la nuova formulazione introdotta dalla novella in parola.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 187
co.
18/10/2012
n. 179
art. 24
co. 1
17/12/2012
n. 221
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27