Ordinanza 941/1988 (ECLI:IT:COST:1988:941)
Massima numero 9216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 10/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 941/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - RITENUTE SU INTERESSI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO - SANZIONE NON DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' decisa nel senso della manifesta inammissibilita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata per contrasto con gli artt. 3, 76 e 77 Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento all'esattoria delle ritenute i.r.pe.f. su interessi di depositi e conto corrente. O. n. 132/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte