Ordinanza 943/1988 (ECLI:IT:COST:1988:943)
Massima numero 12948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
08/07/1988; Decisione del
08/07/1988
Deposito del 28/07/1988; Pubblicazione in G. U. 10/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
12947
Titolo
ORD. 943/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE MALATTIE - INGIUSTIFICATA ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO - IRRAZIONALITA' DELLA PREVISIONE DELLA PERDITA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NELLA MISURA DEL 50% PER TUTTI I GIORNI DI DURATA DELLA MALATTIA SUCCESSIVI AL DECIMO, OVE TALE PERDITA NON CONSEGUA ALLA IRREPERIBILITA' DEL LAVORATORE AD UNA SECONDA VISITA MEDICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE, ATTINENTE A NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA. - D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638, ART. 5, QUATTORDICESIMO COMMA. - COST., ARTT. 13, COMMA PRIMO; 32, COMMA PRIMO; 38, COMMA SECONDO.
ORD. 943/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE MALATTIE - INGIUSTIFICATA ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO - IRRAZIONALITA' DELLA PREVISIONE DELLA PERDITA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA NELLA MISURA DEL 50% PER TUTTI I GIORNI DI DURATA DELLA MALATTIA SUCCESSIVI AL DECIMO, OVE TALE PERDITA NON CONSEGUA ALLA IRREPERIBILITA' DEL LAVORATORE AD UNA SECONDA VISITA MEDICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE, ATTINENTE A NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA. - D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638, ART. 5, QUATTORDICESIMO COMMA. - COST., ARTT. 13, COMMA PRIMO; 32, COMMA PRIMO; 38, COMMA SECONDO.
Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone - senza prevedere una seconda visita medica - che il trattamento economico di malattia, nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore alla visita medica di controllo, sia ridotto della meta' per il periodo di assenza ulteriore rispetto ai primi dieci giorni, in quanto, in tale parte, la norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 78 del 1988. - S.n. 78/1988.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone - senza prevedere una seconda visita medica - che il trattamento economico di malattia, nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore alla visita medica di controllo, sia ridotto della meta' per il periodo di assenza ulteriore rispetto ai primi dieci giorni, in quanto, in tale parte, la norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 78 del 1988. - S.n. 78/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte