Sentenza 84/2021 (ECLI:IT:COST:2021:84)
Massima numero 43815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  13/04/2021;  Decisione del  13/04/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43809  43810  43811  43812  43813  43814


Titolo
Borsa - Intermediazione finanziaria - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o della Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, o ritardo recato all'esercizio delle loro funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della persona fisica che si sia rifiutata di fornire risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato - Violazione del diritto di difesa, nella forma specifica del diritto al silenzio, come previsto anche dalle fonti europee e convenzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua del testo come modificato dal d.lgs. n. 129 del 2017.

Testo
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 129 del 2017, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La novella, la quale ha precisato che il ritardo recato all'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della CONSOB è sanzionato con riferimento alle sole funzioni «di vigilanza», ha aggiunto al novero delle condotte sanzionate quella di mancata cooperazione, e ha modificato la cornice edittale delle sanzioni, differenziando tra persone fisiche e persone giuridiche. Dal momento che il dato testuale così risultante lascia intatta la possibilità di sanzionare la persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB dalle quali possa emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato, anche tale nuova formulazione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 

decreto legislativo  03/08/2017  n. 129  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27