Sentenza 84/2021 (ECLI:IT:COST:2021:84)
Massima numero 43815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
13/04/2021; Decisione del
13/04/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Borsa - Intermediazione finanziaria - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o della Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, o ritardo recato all'esercizio delle loro funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della persona fisica che si sia rifiutata di fornire risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato - Violazione del diritto di difesa, nella forma specifica del diritto al silenzio, come previsto anche dalle fonti europee e convenzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua del testo come modificato dal d.lgs. n. 129 del 2017.
Borsa - Intermediazione finanziaria - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o della Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, o ritardo recato all'esercizio delle loro funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della persona fisica che si sia rifiutata di fornire risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato - Violazione del diritto di difesa, nella forma specifica del diritto al silenzio, come previsto anche dalle fonti europee e convenzionali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua del testo come modificato dal d.lgs. n. 129 del 2017.
Testo
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 129 del 2017, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La novella, la quale ha precisato che il ritardo recato all'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della CONSOB è sanzionato con riferimento alle sole funzioni «di vigilanza», ha aggiunto al novero delle condotte sanzionate quella di mancata cooperazione, e ha modificato la cornice edittale delle sanzioni, differenziando tra persone fisiche e persone giuridiche. Dal momento che il dato testuale così risultante lascia intatta la possibilità di sanzionare la persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB dalle quali possa emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato, anche tale nuova formulazione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 129 del 2017, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La novella, la quale ha precisato che il ritardo recato all'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della CONSOB è sanzionato con riferimento alle sole funzioni «di vigilanza», ha aggiunto al novero delle condotte sanzionate quella di mancata cooperazione, e ha modificato la cornice edittale delle sanzioni, differenziando tra persone fisiche e persone giuridiche. Dal momento che il dato testuale così risultante lascia intatta la possibilità di sanzionare la persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB dalle quali possa emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato, anche tale nuova formulazione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 187
co.
decreto legislativo
03/08/2017
n. 129
art. 5
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27