Ordinanza 948/1988 (ECLI:IT:COST:1988:948)
Massima numero 13235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 29/07/1988; Pubblicazione in G. U. 17/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 948/88. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ONERI DEDUCIBILI - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DIPENDENTE IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA DEL SUO NUCLEO FAMILIARE - MAGGIORI ONERI - INDEDUCIBILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - - LEGGE 9 OTTOBRE 1971 N. 825 ART. 2 PUNTO 9 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597 ARTT. 10, 16, 48 - COST. ARTT. 3, 53

Testo
In materia di oneri deducibili le scelte del legislatore sono discrezionali ed insindacabili, purche' non arbitrarie; non e' irragionevole la scelta di determinare nella stessa misura per tutti i lavoratori dipendenti le spese di produzione del reddito dovendosi tener conto della necessita' di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, punto 9 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, 10, 16 e 48 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. nella parte in cui non prevedono la possibilita' per il lavoratore dipendente di detrarre i maggiori oneri cui va incontro quando sia stato trasferito in comune diverso da quello in cui risiede il suo nucleo familiare) - Sentt. nn. 134/1982 e 108/1983; Ord. N. 556/1987

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte