Ordinanza 950/1988 (ECLI:IT:COST:1988:950)
Massima numero 13236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 29/07/1988; Pubblicazione in G. U. 17/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 950/88. (I.R.PE.F.) - ASSEGNO ANNUO CORRISPOSTO AL CONIUGE SEPARATO - NON DETRAIBILITA' DELLA QUOTA PARTE DESTINATA AL MANTENIMENTO DEI FIGLI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597 ART. 10, PRIMO COMMA LEGG. G), COME MODIFICATO DALLA LEGGE 13 APRILE 1977 N. 114 ART. 5. - COST. ARTT. 3, 29, 30, 53.

Testo
In materia di oneri deducibili le scelte del legislatore sono discrezionali e insindacabili purche' non arbitrarie; e non e' irrazionale la disparita' di trattamento tra l'assegno periodico al coniuge rispetto a quello di mantenimento dei figli, in quanto l'uno costituisce una perdita economica del soggetto erogatore, mentre l'altro rappresenta adempimento di un obbligo sancito per legge a carico dei genitori, che non viene meno a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio. Inoltre non sussiste violazione degli artt. 29 e 30 Cost. in quanto la norma non contrasta con i doveri inerenti al matrimonio e con il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire la prole - Ne' sussiste violazione dell'art. 53 Cost. in quanto la capacita' contributiva deve essere posta in relazione al presuposto e agli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 53 Cost.) Sentt. nn. 97/1968 e 91/1982

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte