Ordinanza 951/1988 (ECLI:IT:COST:1988:951)
Massima numero 12950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 29/07/1988; Pubblicazione in G. U. 17/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 951/88. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - INVALIDI PSICHICI - MANCATA PREVISIONE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI INVALIDI CIVILI PSICHICI - PECULIARITA' DELLA POSIZIONE DI TALE CATEGORIA DI INVALIDI RISPETTO A QUELLA DELLE CATEGORIE PROTETTE - NECESSITA' DI RIMEDI CHE COMPETONO ESCLUSIVAMENTE AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. 2 APRILE 1968 N. 482, ART. 5. - COST., ART. 3.

Testo
LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - INVALIDI PSICHICI E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968, in riferimento all'art. 3 Cot., nella parte in cui non comprende gli invalidi civili psichici fra gli aventi diritto all'assunzione obbligatoria, poiche', da un lato, fra detta categoria di soggetti esclusi e quella dei soggetti cui si applica tale protezione non sussiste omogeneita' di posizioni e, dall'altro, la complessita' della situazione dei primi, derivante dalla notevole varieta' di casi, esige adeguati ed articolati rimedi (sulla base di opportuni rilevamenti e apprezzamenti tecnici) che solo il legislatore puo' apprestare e che esulano dall'ambito del giudizio di costituzionalita' sulla norma censurata. - v. S. n. 52/1985 e O. n. 487/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte