Ordinanza 954/1988 (ECLI:IT:COST:1988:954)
Massima numero 9187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  08/07/1988;  Decisione del  08/07/1988
Deposito del 29/07/1988; Pubblicazione in G. U. 17/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 954/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO DIRETTO - SANZIONE NON DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 76, Cost. nella parte in cui parifica sul piano sanzionatorio l'omissione e il ritardo nel versamento dell'imposta sul reddito, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata manifestamente inammissibile, rientrando nella discrezionalita' del legislatore la determinazione di un limite massimo oltre il quale ritardo e omissione si equivalgono. - O. n. 132/1988

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte