Sentenza 957/1988 (ECLI:IT:COST:1988:957)
Massima numero 13975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/09/1988; Decisione del
26/09/1988
Deposito del 06/10/1988; Pubblicazione in G. U. 12/10/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 957/88. SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DEI GENITORI - IRRILEVANZA DELLA VOLONTA' DEL MINORE CONSENZIENTE ANCHE NELL'IPOTESI DI SOPRAVVENUTO MATRIMONIO CON L'AUTORE DELLA SOTTRAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 957/88. SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - PERSEGUIBILITA' A QUERELA DEI GENITORI - IRRILEVANZA DELLA VOLONTA' DEL MINORE CONSENZIENTE ANCHE NELL'IPOTESI DI SOPRAVVENUTO MATRIMONIO CON L'AUTORE DELLA SOTTRAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Perche' si realizzi l'invocato "contemperamento tra interessi contrastanti ed egualmente meritevoli di tutela" nella previsione, di cui all'art. 573 del cod.pen., relativa alla perseguibilita', a querela dei genitori, del reato di sottrazione consensuale di minorenni, la pura e semplice declaratoria d'illegittimita' della norma non puo', evidentemente, costituire la soluzione obbligata (e non e' richiesta dallo stesso giudice rimettente), per le gravi conseguenze che ne deriverebbero sicuramente contrarie all'interesse del minore; ma neppure e' consentito alla Corte costituzionale procedere alla scelta tra piu' ipotesi normative - che violerebbe il potere discrezionale del legislatore - o alla modificazione e riformulazione della norma atte a conciliare l'intervento della volonta' del minore sull'efficacia di una querela di cui non e' (ne' potrebbe essere) comunque titolare, anche se sporta nel suo prevalente interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 cod.pen.).
Perche' si realizzi l'invocato "contemperamento tra interessi contrastanti ed egualmente meritevoli di tutela" nella previsione, di cui all'art. 573 del cod.pen., relativa alla perseguibilita', a querela dei genitori, del reato di sottrazione consensuale di minorenni, la pura e semplice declaratoria d'illegittimita' della norma non puo', evidentemente, costituire la soluzione obbligata (e non e' richiesta dallo stesso giudice rimettente), per le gravi conseguenze che ne deriverebbero sicuramente contrarie all'interesse del minore; ma neppure e' consentito alla Corte costituzionale procedere alla scelta tra piu' ipotesi normative - che violerebbe il potere discrezionale del legislatore - o alla modificazione e riformulazione della norma atte a conciliare l'intervento della volonta' del minore sull'efficacia di una querela di cui non e' (ne' potrebbe essere) comunque titolare, anche se sporta nel suo prevalente interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 cod.pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte