Sentenza 958/1988 (ECLI:IT:COST:1988:958)
Massima numero 12062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  26/09/1988;  Decisione del  26/09/1988
Deposito del 06/10/1988; Pubblicazione in G. U. 12/10/1988
Massime associate alla pronuncia:  12063


Titolo
SENT. 958/88 A. UFFICI GIUDIZIARI - UFFICIALI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI - REGIME RETRIBUTIVO - DIRITTI DI PROTESTO - VERSAMENTO DI UNA QUOTA DI ESSI ALL'ERARIO - TRATTAMENTO INGIUSTIFICATAMENTE SFAVOREVOLE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI RISPETTO A QUELLO DEI SEGRETARI COMUNALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non contrasta con l'art. 3 Cost., l'art. 7, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349 in base al quale gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari sono tenuti, a determinate condizioni, a versare una quota dei diritti di protesto all'erario, mentre analogo regime non vige per i segretari comunali. Non e' infatti possibile una utile comparazione tra la posizione retributiva degli ufficiali giudiziari e quella dei segretari comunali, essendo diversi i rispettivi sistemi retributivi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma ultimo, legge 12.6.1973, n. 349).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte