Sentenza 958/1988 (ECLI:IT:COST:1988:958)
Massima numero 12063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  26/09/1988;  Decisione del  26/09/1988
Deposito del 06/10/1988; Pubblicazione in G. U. 12/10/1988
Massime associate alla pronuncia:  12062


Titolo
SENT. 958/88 B. UFFICI GIUDIZIARI - UFFICIALI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI - DIRITTI DI PROTESTO - VERSAMENTO DI UNA QUOTA DI ESSI ALL'ERARIO - CONSEGUENTE INCISIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'equita' della retribuzione degli ufficiali giudiziari non e' invero valutabile in riferimento al regime del solo diritto di protesto, che e' assoggettato ad una disciplina comune a tutti i diritti spettanti a detti soggetti, non censurata nel suo complesso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma ultimo, legge 12-6-1973, n. 349).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte