Sentenza 959/1988 (ECLI:IT:COST:1988:959)
Massima numero 11965
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  26/09/1988;  Decisione del  26/09/1988
Deposito del 06/10/1988; Pubblicazione in G. U. 12/10/1988
Massime associate alla pronuncia:  11968


Titolo
SENT. 959/88 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - ESATTORI - AGGIO - DETERMINAZIONE DELLA CORRELATIVA PERCENTUALE - ESTENSIONE AI SERVIZI ESATTORIALI AVENTI SEDE IN SICILIA - PRETESA VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON FONDATEZZA.

Testo
La legislazione regionale, anche della sicilia, in materia tributaria, ha natura concorrente e va esercitata entro il limite dei principi generali recati dalle leggi dello Stato: che, in tema di determinazione degli aggi esattoriali rispondono alla esigenza di realizzare univoci equilibri nei costi del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo standard unitari, sul territorio nazionale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma quarto e 3 comma primo del d.l. 326 convertito in l. 403/1987 nella parte in cui determinano, nella percentuale del 48% dell'aggio di riscossione mediante ruoli, le somme da corrispondere allo stesso titolo agli esattori, per versamenti diretti, anche con riguardo ai servizi esattoriali aventi sede nella Sicilia, ove l'aggio in parola era stato gia' fissato in misura del 60% con legge regionale n. 55/84). cfr. sent. nn. 9,14/1957; 150/1969; 14/1975; 61/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 19

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte