Sentenza 991/1988 (ECLI:IT:COST:1988:991)
Massima numero 13247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/10/1988;  Decisione del  12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:  13246


Titolo
SENT. 991/88 B. REGIONE SICILIA - PESCA - LEGGE REGIONALE - STANZIAMENTI PER ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI NATANTI - MODALITA' - INTENTO DI DISCIPLINARE LA PESCA DI ALTURA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REGIONE SICILIA 4 GENNAIO 1980, N. 1, ARTT. 3 E 32. - STATUTO SICILIANO, ART. 14, LETT. L); D.P.R. 12 NOVEMBRE 1975, N. 913 ART. 1.

Testo
E' del tutto incongruo individuare in una serie di elementi quantitativi - come l'alto tonnellaggio o l'elevata potenza dei motori dei natanti ammessi ai benefici, ovvero l'ammontare degli stanziamenti previsti per il finanziamento delle relative incentivazioni - un sintomo certo della volonta' obiettiva del legislatore regionale di disciplinare la pesca marittima oltre i limiti posti dalle norme statutarie, che circoscrivono l'esercizio della competenza della Regione Sicilia al mare territoriale prospiciente il territorio isolano. (E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 14, lettera l, dello Statuto siciliano, come attuato dall'art. 1, D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, degli artt. 3 e 32 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1980, n. 1).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  12/11/1975  n. 913  art. 1