Sentenza 960/1988 (ECLI:IT:COST:1988:960)
Massima numero 11973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/09/1988; Decisione del
26/09/1988
Deposito del 06/10/1988; Pubblicazione in G. U. 12/10/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 960/88. MACINAZIONE E PANIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI - INESATTA INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 960/88. MACINAZIONE E PANIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI - INESATTA INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Al fine della proposizione della questione incidentale di legittimita' costituzionale, il giudice a quo deve provvedere non solo all'indicazione della normativa necessaria ad ancorare il giudizio ad un oggetto determinato, ma anche all'esatta ricostruzione del contenuto normativo della disposizione impugnata, dovendosi pervenire, in caso di incertezze od ambivalenze interpretative, alla dichiarazione di inammissibilita' della impugnativa (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della l. 1956 n. 1002, che demanda alla Camera di Commercio il rilascio dell'autorizzazione alla panificazione, per contrasto con l'art. 3 o con gli artt. 41, 97 Cost., secondo che l'ipotesi disciplinata sia interpretata nel senso rispettivamente, della sua riferibilita' ad attivita' di produzione di pane solo nella localita' ove ha sede il panificio ovvero anche al di fuori di essa). cfr. sent. 169/1982; 350/1985.
Al fine della proposizione della questione incidentale di legittimita' costituzionale, il giudice a quo deve provvedere non solo all'indicazione della normativa necessaria ad ancorare il giudizio ad un oggetto determinato, ma anche all'esatta ricostruzione del contenuto normativo della disposizione impugnata, dovendosi pervenire, in caso di incertezze od ambivalenze interpretative, alla dichiarazione di inammissibilita' della impugnativa (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della l. 1956 n. 1002, che demanda alla Camera di Commercio il rilascio dell'autorizzazione alla panificazione, per contrasto con l'art. 3 o con gli artt. 41, 97 Cost., secondo che l'ipotesi disciplinata sia interpretata nel senso rispettivamente, della sua riferibilita' ad attivita' di produzione di pane solo nella localita' ove ha sede il panificio ovvero anche al di fuori di essa). cfr. sent. 169/1982; 350/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte