Sentenza 961/1988 (ECLI:IT:COST:1988:961)
Massima numero 12176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/10/1988;  Decisione del  10/10/1988
Deposito del 13/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Massime associate alla pronuncia:  12181


Titolo
SENT. 961/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI DA PARTE DELLA REGIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI COLLOCATE FUORI DAL TITOLO V DELLA COST. - AMMISSIBILITA'.

Testo
Nell'impugnativa in via principale di leggi statali, il requisito dell'interesse a ricorrere della Regione - in correlazione ad una dedotta lesione della sua autonomia costituzionalmente garantita - non puo' essere inteso formalisticamente, nel senso che una regione puo' validamente prospettare la violazione delle sole disposizioni costituzionali che contengono una diretta determinazione delle competenze regionali, ma va concepito in modo sostanziale, vale a dire con riferimento alla concreta definizione dell'autonomia costituzionale delle regioni, sicche' queste possono validamente prospettare la violazione di qualsiasi norma costituzionale avente il diretto effetto di comportare un'effettiva e attuale lesione della propria autonomia costituzionalmente garantita. (Nella fattispecie, era stata dedotta la lesione dell'art. 100 Cost. in relazione alla asserita estensione del controllo della Corte dei Conti su atti di province e comuni siciliani). cfr. sent. 32/1960; 64, 183/1987; 302/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte