Sentenza 961/1988 (ECLI:IT:COST:1988:961)
Massima numero 12181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/10/1988;  Decisione del  10/10/1988
Deposito del 13/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Massime associate alla pronuncia:  12176


Titolo
SENT. 961/88 B. CORTE DEI CONTI - REGIONE SICILIA - CONTROLLO SUI CONSUNTIVI DEGLI ENTI LOCALI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esame dei consuntivi delle Province e dei Comuni (con popolazione superiore ad 8000 abitanti) - previsto dalla l. n. 51/1982 (che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 786/1981) anche nei confronti delle province e dei comuni siciliani - non ha finalita' di controllo, bensi' risponde al solo scopo di informare sia il Parlamento sia gli stessi enti territoriali sullo stato reale della finanza locale nella sua globalita' e sulle eventuali disfunzioni. Onde tale attivita' ed i correlativi obblighi dei destinatari, non soltanto sono pienamente compatibili con la posizione e le funzioni costituzionalmente riconosciute alla Corte dei Conti (art. 100, comma secondo, Cost.), ma rispondono anche a un principio costituzionale positivo che, imponendo al Parlamento nazionale di coordinare la finanza statale con quella regionale e locale (art. 119 Cost.), suppone logicamente che il legislatore sia messo in grado di conoscere, attraverso un organo imparziale e competente, qual e' la Corte dei Conti, l'effettiva situazione e le eventuali disfunzioni della gestione finanziaria delle province e dei comuni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi quarto - sesto, d.l. 1981 n. 786, conv. in l. 1982 n. 51, in riferimento agli artt. 100, 130 Cost.; 15, co. terzo e 23 Statuto Sicilia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 15  co. 3

statuto regione Sicilia  art. 23

Costituzione  art. 100  co. 2

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte