Sentenza 993/1988 (ECLI:IT:COST:1988:993)
Massima numero 13248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
12/10/1988; Decisione del
12/10/1988
Deposito del 27/10/1988; Pubblicazione in G. U. 02/11/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 993/88. REGIONE VENETO - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STATUTO REGIONALE - DELEGA ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AGLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONE DEGLI ENTI INTERESSATI - LEGGE REGIONALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - - LEGGE REGIONE VENETO 31 OTTOBRE 1980, N. 88, ART. 39, PRIMO COMMA, LETTERA B) - COST., ART. 123; STATUTO REGIONE VENETO, ART. 55
SENT. 993/88. REGIONE VENETO - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STATUTO REGIONALE - DELEGA ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AGLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONE DEGLI ENTI INTERESSATI - LEGGE REGIONALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - - LEGGE REGIONE VENETO 31 OTTOBRE 1980, N. 88, ART. 39, PRIMO COMMA, LETTERA B) - COST., ART. 123; STATUTO REGIONE VENETO, ART. 55
Testo
REGIONE VENETO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - Essendo la materia delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali ricompresa nell'organizzazione interna delle Regioni, la violazione da parte di una legge regionale del disposto di cui all'art. 55 dello Statuto del Veneto, il quale prevede la consultazione degli enti interessati, si risolve nel contrasto della legge stessa con l'art. 123 Cost. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 39, primo comma, lettera b), della legge della regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88 (legge generale per gli interventi nel settore primario). - Cf?ÑßQÚ9|ê983
REGIONE VENETO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - Essendo la materia delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali ricompresa nell'organizzazione interna delle Regioni, la violazione da parte di una legge regionale del disposto di cui all'art. 55 dello Statuto del Veneto, il quale prevede la consultazione degli enti interessati, si risolve nel contrasto della legge stessa con l'art. 123 Cost. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 39, primo comma, lettera b), della legge della regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88 (legge generale per gli interventi nel settore primario). - Cf?ÑßQÚ9|ê983
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Veneto
n. 0
art. 55