Sentenza 962/1988 (ECLI:IT:COST:1988:962)
Massima numero 13413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
10/10/1988; Decisione del
10/10/1988
Deposito del 13/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 962/88 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE ABRUZZO - OCCUPAZIONE GIOVANILE - REVOCA DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - L.R. ABRUZZO RIAPPROVATA IL 21 OTTOBRE 1981. - COST., ART. 117.
SENT. 962/88 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE ABRUZZO - OCCUPAZIONE GIOVANILE - REVOCA DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - L.R. ABRUZZO RIAPPROVATA IL 21 OTTOBRE 1981. - COST., ART. 117.
Testo
Allorquando, in pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale su una legge regionale, venga revocata con successiva legge regionale la legge impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dallo Stato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 26 e segg. del d.l. n. 633 del 1979, convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33, nei confronti della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 21 ottobre 1981, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 settembre 1980 - Provvedimenti per l'occupazione giovanile - in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33").
Allorquando, in pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale su una legge regionale, venga revocata con successiva legge regionale la legge impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dallo Stato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 26 e segg. del d.l. n. 633 del 1979, convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33, nei confronti della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 21 ottobre 1981, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 settembre 1980 - Provvedimenti per l'occupazione giovanile - in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte