Sentenza 964/1988 (ECLI:IT:COST:1988:964)
Massima numero 13176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
10/10/1988; Decisione del
10/10/1988
Deposito del 13/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Titolo
SENT. 964/88 A. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONI - CONCORSO INTERNO - CARRIERA DIPENDENTI REGIONALI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - VALUTAZIONE ATTIVITA' PREGRESSA DEL DIPENDENTE AI FINI DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI SUPERIORI - SUA RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - - LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA 28 GIUGNO 1982 N. 30, ART. 1, COMMI PRIMO E SECONDO - ARTT. 97, 3, 4 E 51 COST.
SENT. 964/88 A. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONI - CONCORSO INTERNO - CARRIERA DIPENDENTI REGIONALI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - VALUTAZIONE ATTIVITA' PREGRESSA DEL DIPENDENTE AI FINI DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI SUPERIORI - SUA RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - - LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA 28 GIUGNO 1982 N. 30, ART. 1, COMMI PRIMO E SECONDO - ARTT. 97, 3, 4 E 51 COST.
Testo
Nella scelta dei sistemi e delle procedure destinate a regolare la progressione in carriera dei dipendenti pubblici va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita' che trova il suo limite fondamentale nel principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97, primo comma, Cost., principio che - in relazione all'ipotesi della progressione in carriera - puo' essere realizzato attraverso una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente dalla quale trarre elementi utili per ritenere la sua idoneita' al positivo svolgimento di funzioni superiori. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost., dal T.A.R. della Lombardia. - Cfr. sent. 81/1983
Nella scelta dei sistemi e delle procedure destinate a regolare la progressione in carriera dei dipendenti pubblici va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita' che trova il suo limite fondamentale nel principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97, primo comma, Cost., principio che - in relazione all'ipotesi della progressione in carriera - puo' essere realizzato attraverso una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente dalla quale trarre elementi utili per ritenere la sua idoneita' al positivo svolgimento di funzioni superiori. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost., dal T.A.R. della Lombardia. - Cfr. sent. 81/1983
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte