Sentenza 964/1988 (ECLI:IT:COST:1988:964)
Massima numero 13178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
10/10/1988; Decisione del
10/10/1988
Deposito del 13/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Titolo
SENT. 964/88 C. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LOMBARDIA - CONCORSO INTERNO - ESCLUSIONE DI DIPENDENTI DESTINATARI DI PRECEDENTI AGEVOLAZIONI - CARRIERA DIPENDENTI REGIONALI - IDONEITA' DEI PRECETTI EX ARTT. 4 E 51 COST. AD OPERARE COME PARAMETRI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA DI DIPENDENTI PUBBLICI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - - LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA 28 GIUGNO 1982 N. 30, ART. 1, COMMI PRIMO E SECONDO - ARTT. 97, 3, 4 E 51 COST.
SENT. 964/88 C. - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LOMBARDIA - CONCORSO INTERNO - ESCLUSIONE DI DIPENDENTI DESTINATARI DI PRECEDENTI AGEVOLAZIONI - CARRIERA DIPENDENTI REGIONALI - IDONEITA' DEI PRECETTI EX ARTT. 4 E 51 COST. AD OPERARE COME PARAMETRI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA DI DIPENDENTI PUBBLICI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - - LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA 28 GIUGNO 1982 N. 30, ART. 1, COMMI PRIMO E SECONDO - ARTT. 97, 3, 4 E 51 COST.
Testo
Gli artt. 4 e 51 Cost. non attengono direttamente alla disciplina dei percorsi professionali e della progressione in carriera dei pubblici dipendenti: il richiamo a tali norme costituzionali e' pertanto incoferente per censurare una norma - come l'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30 - che costituisce espressione della discrezionalita' del legislatore regionale nella scelta dei sistemi e delle procedure destinate a regolare la progressione in carriera dei dipendenti regionali. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost. dal T.A.R. della Lombardia) - Cfr sent. n. 81/1983
Gli artt. 4 e 51 Cost. non attengono direttamente alla disciplina dei percorsi professionali e della progressione in carriera dei pubblici dipendenti: il richiamo a tali norme costituzionali e' pertanto incoferente per censurare una norma - come l'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30 - che costituisce espressione della discrezionalita' del legislatore regionale nella scelta dei sistemi e delle procedure destinate a regolare la progressione in carriera dei dipendenti regionali. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost. dal T.A.R. della Lombardia) - Cfr sent. n. 81/1983
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte