Sentenza 967/1988 (ECLI:IT:COST:1988:967)
Massima numero 12851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/10/1988;  Decisione del  10/10/1988
Deposito del 13/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 967/88. REGIONI A STATUTO SPECIALE - REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA - PREVIDENZA E ASSISTENZA - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - COMMISURAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO A QUELLO DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO - REVOCA DELLA LEGGE IMPUGNATA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - L. R. FRIULI-VENEZIA GIULIA 29 LUGLIO 1987. - COST., ARTT. 3 E 97.

Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 25 febbraio 1987, che prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il personale in servizio, essendo stata la legge 'de qua' revocata dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata dal Consiglio regionale il 29 luglio 1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte