Sentenza 968/1988 (ECLI:IT:COST:1988:968)
Massima numero 13943
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  10/10/1988;  Decisione del  10/10/1988
Deposito del 13/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 968/88. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CAMERE DI COMMERCIO - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ASSUNZIONE DI PERSONALE - POTERE DI DEROGA AL DIVIETO GENERALE DI ASSUNZIONI NELLE P.P.A.A. - NON SPETTA ALLO STATO. - D.P.R. 26 AGOSTO 1965 N. 1116. - D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902. - LEGGE 29 MARZO 1983 N. 93. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41. - COST., ART. 134.

Testo
In base alle norme del proprio Statuto speciale (art. 4 n. 1, 2, 6 e 7), integrate dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116 e dall'art. 20 del d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza esclusiva in materia di ordinamento delle Camere di Commercio esistenti nel suo territorio. Conseguentemente non spetta allo Stato esercitare il potere di deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla L. 28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria) per il 1986, bensi' alla Giunta Regionale ai sensi del comma 19 dell'art. 6 della detta legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte