Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge - Possibilità, per i Comuni o i gestori concessionari, previa comunicazione alla Regione, di spostare temporaneamente gli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli della pianta marina posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune. Le operazioni previste dalla disposizione regionale impugnata dal Governo, in quanto non svolte presso il medesimo sito nel quale gli eventi naturali hanno comportato il deposito di materiale organico, costituiscono una effettiva attività di gestione dei rifiuti che, come tale, è assoggettata alla normativa statale di riferimento al fine di tutela dell'ambiente.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2020, n. 289 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 54 del 2012, n. 380 del 2007 e n. 259 del 2004).
La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incontrare altri interessi e competenze, con la conseguenza che - ferma rimanendo la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale - le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2020, n. 214 del 2020, n. 88 del 2020, n. 289 del 2019 e n. 215 del 2018).