Ordinanza 970/1988 (ECLI:IT:COST:1988:970)
Massima numero 14021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/10/1988;  Decisione del  10/10/1988
Deposito del 13/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 970/88. AMNISTIA E INDULTO - AMNISTIA - IMPUTATO CHE ABBIA RIPARATO INTEGRALMENTE IL DANNO DOPO IL COMPIMENTO DELLE FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il termine entro il quale l'imputato puo' utilmente riparare il danno - ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e della conseguente applicabilita' dell'amnistia - e' quello dell'apertura del dibattimento di primo grado, in quanto il sintomo di ravvedimento e di attenuata capacita' a delinquere puo' presumersi solo da un comportamento non riferibile a sviluppi del dibattimento stesso e a contingenti esigenze di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 62 n. 6 del codice penale e 3 lett. d) del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte