Sentenza 971/1988 (ECLI:IT:COST:1988:971)
Massima numero 11903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/10/1988;  Decisione del  12/10/1988
Deposito del 14/10/1988; Pubblicazione in G. U. 19/10/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 971/88. IMPIEGO PUBBLICO - CONDANNA PENALE - DESTITUZIONE DI DIRITTO - MANCATA PREVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La previsione della destituzione di diritto degli impiegati civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali della Sicilia a seguito di condanna per taluni delitti specificamente elencati, senza che attraverso il procedimento disciplinare sia possibile operare alcuna graduazione nella misura della sanzione in riferimento al caso concreto vulnera i principi della tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.) e quelli fondamentali di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 85, lettera a), d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e 236 d.l.p.reg.sic. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui, in luogo del mero provvedimento di destituzione di diritto, non prevedono l'esperimento del procedimento disciplinare, e, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 negli stessi termini, degli articoli: 247, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con l. 27 giugno 1942, n. 851; 66, lettera a), d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; 1, secondo comma, l. 13 maggio 1975, n. 157 (in relazione all'art. 85, lettera a, d.P.R. n. 3 del 1957); 57, lettera a), d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 8, lettera c), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. - cfr. Corte cost. n. 270/86.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte