Sentenza 972/1988 (ECLI:IT:COST:1988:972)
Massima numero 12951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/10/1988; Decisione del
11/10/1988
Deposito del 19/10/1988; Pubblicazione in G. U. 26/10/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 972/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - LAVORATRICI MADRI ADDETTE A LAVORI PERICOLOSI FATICOSI E INSALUBRI - IMPOSSIBILITA' DI DESTINAZIONE AD ALTRE MANSIONI NEL PERIODO POST PARTUM - NECESSITA' DI ASSENZA DAL LAVORO PER AVVISO DELL'ISPETTORATO - EQUIVALENZA DI TALE IPOTESI ALLE ALTRE SPECIFICAMENTE PREVISTE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - NECESSITA' DI IDENTICO TRATTAMENTO ECONOMICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. 30 DICEMBRE 1971 N. 1204, ART. 15, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
SENT. 972/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - LAVORATRICI MADRI ADDETTE A LAVORI PERICOLOSI FATICOSI E INSALUBRI - IMPOSSIBILITA' DI DESTINAZIONE AD ALTRE MANSIONI NEL PERIODO POST PARTUM - NECESSITA' DI ASSENZA DAL LAVORO PER AVVISO DELL'ISPETTORATO - EQUIVALENZA DI TALE IPOTESI ALLE ALTRE SPECIFICAMENTE PREVISTE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - NECESSITA' DI IDENTICO TRATTAMENTO ECONOMICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. 30 DICEMBRE 1971 N. 1204, ART. 15, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
Testo
LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI L'art. 15, comma primo della legge n. 1204 del 1971 e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera dell'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente ispettorato del lavoro: tale situazione della lavoratrice configura, invero, una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro, in tutto assimilabile a quelle previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge n. 1204, essendo anch'essa sorretta dall'identica ratio di assicurare adeguata protezione alla salute della madre e del bambino, con la conseguente necessita' di simmetrica estensione, ripristinatrice della parita' di trattamento, delle provvidenze operanti in tali ultime ipotesi.
LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI L'art. 15, comma primo della legge n. 1204 del 1971 e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera dell'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente ispettorato del lavoro: tale situazione della lavoratrice configura, invero, una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro, in tutto assimilabile a quelle previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge n. 1204, essendo anch'essa sorretta dall'identica ratio di assicurare adeguata protezione alla salute della madre e del bambino, con la conseguente necessita' di simmetrica estensione, ripristinatrice della parita' di trattamento, delle provvidenze operanti in tali ultime ipotesi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte