Sentenza 973/1988 (ECLI:IT:COST:1988:973)
Massima numero 13243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/10/1988;  Decisione del  11/10/1988
Deposito del 19/10/1988; Pubblicazione in G. U. 26/10/1988
Massime associate alla pronuncia:  13244


Titolo
SENT. 973/88 A. - REGIONE VENETO - BENEFICI PER IL PERSONALE DI RUOLO - ESTENSIONE AL PERSONALE SUCCESSIVAMENTE INQUADRATO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO E RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO - EQUIPARAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGE REGIONE VENETO APPROVATA IL 28 FEBBRAIO 1986 E RIAPPROVATA IL 19 DICEMBRE 1986 - COST. ART., 97

Testo
REGIONE VENETO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - L'estensione di benefici previsti per il personale regionale gia' di ruolo a coloro che, precedentemente al loro inquadramento, erano legati con l'Amministrazione regionale da un rapporto di diritto privato, nonche' l'equiparazione a tutti gli effetti del servizio prestato in tale veste a quello svolto nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego si risolvono in un ingiustificato privilegio. E' pertanto, costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 97 Cost., la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Veneto approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte