Sentenza 973/1988 (ECLI:IT:COST:1988:973)
Massima numero 13244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/10/1988; Decisione del
11/10/1988
Deposito del 19/10/1988; Pubblicazione in G. U. 26/10/1988
Massime associate alla pronuncia:
13243
Titolo
SENT. 973/88 B. - REGIONE VENETO - FUNZIONARI DIRETTIVI - TRASFERIMENTO AI GRUPPI CONSILIARI - CONSERVAZIONE DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INFONDATEZZA - - LEGGE REGIONE VENETO APPROVATA IL 28 FEBBRAIO 1986 E RIAPPROVATA IL 19 DICEMBRE 1986 - COST. ARTT. 97 E 117
SENT. 973/88 B. - REGIONE VENETO - FUNZIONARI DIRETTIVI - TRASFERIMENTO AI GRUPPI CONSILIARI - CONSERVAZIONE DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INFONDATEZZA - - LEGGE REGIONE VENETO APPROVATA IL 28 FEBBRAIO 1986 E RIAPPROVATA IL 19 DICEMBRE 1986 - COST. ARTT. 97 E 117
Testo
REGIONE VENETO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - Il passaggio di funzionare ad uffici diversi non puo' avere come conseguenza il deterioramento della loro condizione economica, specie se cio' possa riflettersi negativamente sull'efficienza, onde la previsione della conservzione da parte dei funzionari regionali con direzione di uffici, poi trasferiti ai Gruppi consiliari, dell'indennita' di direzione gia' goduta non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 2, legge reg. Veneto approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986, recante "Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 ed all'art. 14, legge regionale 3 luglio 1984, n. 30").
REGIONE VENETO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - Il passaggio di funzionare ad uffici diversi non puo' avere come conseguenza il deterioramento della loro condizione economica, specie se cio' possa riflettersi negativamente sull'efficienza, onde la previsione della conservzione da parte dei funzionari regionali con direzione di uffici, poi trasferiti ai Gruppi consiliari, dell'indennita' di direzione gia' goduta non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 2, legge reg. Veneto approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986, recante "Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 ed all'art. 14, legge regionale 3 luglio 1984, n. 30").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte